Lo status della città di Gerusalemme rappresenta un problema complesso e di difficile risoluzione nel quadro dei conflitti arabo-israeliani. Proprio la definizione di tale status è da sempre influenzato dalla questione che tale città non solo viene considerata sacra dai cristiani, dagli ebrei e dai musulmani, ma in essa si assiste alla sovrapposizione di Luoghi santi per tutte e tre le grandi religioni monoteiste, ed è questo ciò che rende Gerusalemme una città unica nel suo genere. Tale unicità ha determinato il moltiplicarsi di problemi legati alla pretesa della sua sovranità territoriale da parte di Israele e del popolo palestinese (rappresentato dall’OLP). Difatti sono innumerevoli i tentativi fatti negli ultimi decenni per definire lo status giuridico internazionale di Gerusalemme, tramite risoluzioni Onu e negoziazioni fra le parti, nessuno dei quali ha portato finora ad una soluzione definitiva. La sovranità territoriale di Gerusalemme è rivendicata da entrambe le parti in modalità finora inconciliabili. Infatti, allo stato attuale nonostante Israele abbia il controllo sull’intera città, su Gerusalemme vi sono posizioni divergenti:
- Israele rivendica l’intera Gerusalemme, inclusa Gerusalemme est, come la sua completa e unica capitale;
- l’ANP (Autorità nazionale palestinese) rivendica almeno una parte di Gerusalemme come capitale del futuro stato arabo della Palestina;
- la maggiorparte dei membri dell’Onu e delle organizzazioni internazionali non riconoscono nè l’annessione da parte di Israele di Gerusalemme est, né riconosce l’intera città come capitale dello stato di Israele.
Oltretutto la varietà di composizione della popolazione della città, la sua particolarità storica e l’importanza di luoghi considerati patrimonio dell’umanità hanno reso sempre più difficile una soluzione che sia accettabile non solo per le parti in causa ( Israele e popolo palestinese) ma anche per altri soggetti, come ad esempio la Santa Sede e più in generale la Comunità internazionale.
Le principali organizzazioni internazionali hanno da sempre tenuto conto dell’unicità di Gerusalemme, prima ancora che questa divenisse epicentro dei conflitti tra Israele e Anp. Infatti tra i vari provvedimenti messi in atto dalle organizzazioni internazionali ( ONU) và ricordato il mandato del 23 luglio 1922 con cui l’Onu affidava l’amministrazione della Palestina alla Gran Bretagna, che pur non attribuendo a Gerusalemme uno status giuridico diverso da quello della Palestina, conteneva alcune norme per la tutela dei Luoghi santi, come ad esempio l’art. 13 che attribuiva alla Gran Bretagna, in qualità di potenza mandataria, il compito di tutelare e assicurare il libero accesso ai luoghi di culto e garantire il rispetto dell’ordine pubblico e del decoro; e l’art. 14 che prevedeva l’istituzione di una commissione ad hoc incaricata di studiare e determinare i diritti e le pretese relativi ai luoghi santi delle diverse comunità religiose presenti in Palestina. Una posizione diversa sopratutto per quel che riguarda Gerusalemme venne assunta nel 1947 dalle Nazioni Unite a seguito della II Guerra Mondiale, in vista della cessazione del mandato britannico sulla Palestina.
La risoluzione non vincolante dell’Assemblea Generale dell’Onu n°181 del 1947 accogliendo le proposte formulate dalla commissione ad hoc, prevedeva la costituzione, nel territorio Palestinese, di uno stato arabo e di uno stato israeliano e l’istituzione di un regime speciale internazionale per la città di Gerusalemme.
In tale risoluzione si dichiarava che la città di Gerusalemme si sarebbe costituita come un corpus separatum, cioè tale città sarebbe stata sottoposta ad un regime speciale internazionale e sarebbe stata amministrata dal Consiglio di amministrazione fiduciaria in nome delle Nazioni Unite.
Tale Consiglio di amministrazione avrebbe avuto il compito di redigere uno statuto per la città di Gerusalemme contenente disposizioni già fissate per altro nella stessa risoluzione n° 181, e di nominare un Governatore della città che avrebbe avuto dei poteri speciali sopratutto per quanto riguarda i luoghi santi, gli edifici religiosi esistenti, non solo a Gerusalemme ma nell’intera regione della Palestina.
Ciò che si rendeva necessario per Gerusalemme era la sua sottoposizione ad un regime di amministrazione internazionale.
Ma la risoluzione n° 181 come anche la costituzione di Gerusalemme in un corpus separatum, sottoposto a regime internazionale, non si realizzò. Il piano di partizione fu solo accettato dalla comunità ebraica in Palestina, la cui rinuncia ad inglobare Gerusalemme nello Stato israeliano rappresentava un grande sacrificio, mentre tale piano di partizione fu respinto dall’Alto comitato arabo per la Palestina che sosteneva l’invalidità della risoluzione, dichiarando che non si sarebbe sentito minimamente vincolato da quest’ultima. La scadenza del mandato britannico nel 1948 fu preceduta non solo dalla proclamazione della nascita dello Stato d’Israele ma si assistette anche all’intervento militare nei confronti del nuovo Stato d’Israele da parte di cinque Stati arabi: Egitto, Transgiordania (successivamente denominata Giordania) Iran , Libano e Siria.
Continua a leggere “Le due “Gerusalemme””